Com’è noto, il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82 ha modificato il Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM, di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, introducendo, fra l’altro, l’art. 10-ter, relativo ai diplomi in restauro.
In particolare, la suddetta norma ha equiparato al diploma accademico abilitante di secondo livello in Restauro (DASLQ01), di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, sia i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell’ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sia quelli rilasciati ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro, precedentemente all’accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87.
Ai sensi di tale novellata formulazione, dunque, è da intendersi superata, per i possessori dei titoli sopra menzionati, la previsione dell’esame di idoneità indicato quale presupposto per l’iscrizione nell’elenco dei restauratori dal decreto del Ministro della cultura n. 52 del 17 gennaio 2024, adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno dare massima diffusione a tale nuova disciplina, tramite pubblicazione dell’informazione sia nel sito del Ministero dell’università e della ricerca che nel sito del Ministero della cultura, oltre che nei siti delle Istituzioni AFAM in indirizzo, in modo che eventuali interessati, in possesso dei requisiti, possano procedere alla presentazione dell’istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco dei restauratori di beni culturali.
Nel rammentare che i titoli di cui parla la norma sono quelli conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012, sarà cura delle Istituzioni presso le quali i titoli erano stati conseguiti procedere, ad istanza di parte, alla valutazione dei piani di studi seguiti e al rilascio dell’attestazione concernente fino a due specifici settori di competenza del titolo, ai fini
dell’iscrizione nell’elenco dei restauratori.
Tale valutazione sarà effettuata avuto riguardo alla prevalenza degli insegnamenti qualificanti lo specifico settore oggetto di attestazione in modo da consentire agli interessati di presentare al Ministero della cultura la domanda di iscrizione nell’elenco dei Restauratori.
Le Istituzioni che non siano attualmente accreditate al rilascio del diploma quinquennale in restauro abilitante alla professione (DASLQ01), per poter rilasciare l’attestazione dovranno acquisire la valutazione da parte di una delle Accademie accreditate, prediligendo l’istituzione geograficamente più vicina.
Allo stato, risultano abilitate al corso DASLQ01 le seguenti Istituzioni:
- Accademia di Belle Arti di Bologna;
- Accademia di Belle Arti di L’Aquila;
- Accademia di Belle Arti di Macerata;
- Accademia di Belle Arti di Milano;
- Accademia di Belle Arti di Napoli;
- Accademia di Belle Arti di Palermo;
- Accademia di Belle Arti di Sassari;
- Accademia di Belle Arti di Verona;
- Accademia di Belle Arti di Como.
Si confida nella massima collaborazione al fine di consentire l’iscrizione nell’elenco dei
Restauratori delle categorie di soggetti previste dalla recente normativa.